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Spostare fuori dal Piano delle componenti, ancora oggi non ha un motivo. E i danni sono tanti. Le soluzioni ancora da chiarire. Questo è quanto dichiarato all'interno del Dossier "Decreto PNRR. Cosa serve ad Enti Locali e territori per attuare il Piano" dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM),  l’organizzazione nazionale unitaria che da oltre 60 anni raggruppa e rappresenta i Comuni interamente e parzialmente montani, le Comunità montane e le Unioni di comuni montani.

Vediamo alcuni dei rilievi presentati:

  • L’articolo 1 del DL 19/2024 - spiega l'UNCEM - non chiarisce con esattezza le nuove fonti di finanziamento e dunque le modalità di gestione dei fondi e degli investimenti. Per assicurare la realizzazione delle misure definanziate è previsto dal DL in  oggetto lo stanziamento di circa 3,4 miliardi di euro (684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029). La distribuzione prevista è la seguente:
    • Piani urbani integrati – 1,6 miliardi di euro.
    • Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate – 1 miliardo
    • Aree interne, Potenziamento servizi e infrastrutture di comunità - 500 milioni
    • Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie - 300 milioni
    L'UNCEM si chiede dunque da dove verranno attinte queste risorse. Se dovessero pervenire dal Piano nazionale complementare (PNC), allora il Governo dovrà chiarire quali componenti del PNC stesso saranno definanziate.
  • Sempre in materia di definanziamento e di stralcio di componenti del PNRR, l’articolo 33 del Decreto (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali “piccole opere”) ribadisce che a seguito della revisione ed aggiornamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, da parte degli enti locali. Si prevede che il Comune beneficiario del contributo sia tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori. Si prevede inoltre che, in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità ed inoltre che per contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Con riferimento ai contributi delle annualità dal 2020 al 2023 il cui termine di aggiudicazione dei lavori (15 settembre di ciascun anno di riferimento) non è stato rispettato, viene prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell’interno.
    Il medesimo decreto procede alla revoca dei contributi anche nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione Regis. Viene previsto che i contributi vengano erogati ai comuni beneficiari dal Ministero dell’interno per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso detto sistema Regis e per il 50 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
    Si tratta - scrive l'UNCEM - del terzo cambio di regole per le piccole opere in tre anni (introdotte nella legge di bilancio 2020, sono state poi trasferite nel PNRR e poi uscite con le modifiche di fine 2023). Cambiano le modalità di finanziamento e sono cambiate anche, al momento per ben tre volte, le modalità di gestione e di spesa e di rendicontazione per le opere stesse, generando negli Enti particolare apprensione.
  • La logica del “bando” [che il PNRR chiama sin dal 2020 “Avvisi”...], per molteplici componenti PNRR, non risponde alle esigenze dei territori, che avrebbero invece necessità – in una dimensione intercomunale e non municipaledi intervenire tramite strumenti di programmazione e di strategia d’area, oltre i confini amministrativi dei singoli Enti locali. La fragilità del sistema istituzionale – non solo dei piccoli Comuni, ma anche dei grandi, che mai vengono spinti dal PNRR a lavorare insieme –, in mancanza di una efficace riforma nazionale degli Enti locali, emerge - secondo l'UNCEM - con particolare rilevanza, impedendo di fatto a molti Comuni di rispondere insieme, congiuntamente, in una logica strategica territoriale e comunitaria ai bandi PNRR. Eppure basterebbe dar seguito politico alle indicazioni di progetti in corso, come ITALIAE, che puntano a rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni, che si rafforzano proprio nel lavoro insieme.
  • La carenza di personale negli Enti locali non è risolta. È stato parzialmente previsto un intervento statale con assunzioni a tempo determinato (formula non congeniale a un sistema istituzionale che continua a perdere personale e che, se lo assume, lo deve poter mantenere a tempo indeterminato), ma dopo un lungo iter del relativo decreto, che di fatto però non contempla ad esempio le Unioni di Comuni e le Comunità montane beneficiarie del bando sulle Green Communities (M2). Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e negli Enti sovracomunali quali Unioni di Comuni, Unioni montane di Comuni, Comunità montane, devono essere consentite assunzioni a tempo indeterminato di personale, non essendo le assunzioni a tempo determinato, collegate a specifici progetti dei quali l’Ente è beneficiario, risolutive ed efficaci.
  •  In quanto alla “cabina di coordinamento” che il DL 19 all’articolo 19 prevede nasca in ciascuna Prefettura, “presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione di un piano d’azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provincialeè di fatto un commissariamento dei Comuni.

Per la Redazione - Serena Moriondo